(massima n. 2)
La sentenza 6 febbraio 2007 n. 26, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui, sostituendo l'articolo 593 del c.p.p., non consentiva al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'articolo 603, comma 2, del c.p.p., nonché dell'articolo 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevedeva che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge dovesse essere dichiarata inammissibile, non estende i propri effetti alla disciplina dell'appello della sentenza resa in sede di giudizio abbreviato contenuta nell'articolo 443, comma 1, del c.p.p., come riformulato dall'articolo 2 della legge n. 46 del 2006 con la generalizzazione della regola dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero ottenuta attraverso l'eliminazione dalla norma della precedente limitazione di tale regola ai casi in cui l'appello tendeva a ottenere una diversa formula. (Mass. redaz.).