(massima n. 1)
Il giudice d'appello, anche nel caso in cui il gravame sia stato proposto avverso pronuncia adottata all'esito di giudizio abbreviato, può, in applicazione dell'art. 597 comma terzo c.p.p., dare al fatto una nuova definizione giuridica, anche più grave, non ostandovi la natura di decisione «allo stato degli atti» propria di detta pronuncia (la quale implica soltanto il divieto di nuove acquisizioni probatorie), né rilevando in contrario l'inapplicabilità, nel rito abbreviato, del disposto di cui all'art. 423 c.p.p., poiché la «modificazione dell'imputazione» disciplinata da detta norma è solo quella derivante dalle eventuali contestazioni del P.M., d'iniziativa (comma primo) o su autorizzazione del giudice (comma secondo) e non ha, quindi, nulla a che vedere con la «diversa definizione giuridica del fatto» prevista e disciplinata dall'art. 521 comma primo c.p.p. (e, di riflesso, dal citato art. 597 comma terzo stesso codice), come potere-dovere proprio ed esclusivo del giudice.