(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, poiché l'appello del P.M. contro la sentenza di condanna emessa all'esito di esso è ammesso solo se vi sia stata modificazione del titolo del reato, è illegittima la reformatio in peius da parte del giudice di secondo grado che, in accoglimento del motivo diretto a far escludere la concessione delle attenuanti generiche, abbia rideterminato la pena in misura superiore a quella inflitta dal primo giudice anziché dichiarare inammissibile l'impugnazione, a nulla rilevando che quest'ultima sia stata oggetto di conversione a norma dell'art. 580 c.p.p., posto che questa non comporta la modificazione dei contenuti possibili dell'impugnazione stessa.