(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, la sentenza d'appello, pronunciata ai sensi degli artt. 443, quarto comma, e 599 c.p.p., qualora il relativo procedimento in camera di consiglio si svolga in assenza dell'imputato il quale, benché regolarmente citato, non si sia presentato senza addurre alcun legittimo impedimento, deve ritenersi equiparata alla sentenza contumaciale, anche se in tale procedimento non è prevista la pronuncia di una formale dichiarazione di contumacia. Ne deriva che contro la detta sentenza il difensore dell'imputato può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato ai sensi dell'art. 571, terzo comma, c.p.p.