(massima n. 1)
In caso di giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in appello non è esclusa in modo assoluto, ma è possibile, nei limiti di compatibilità con le caratteristiche di celerità del rito. Essa sarà possibile, e dovrà essere disposta anche d'ufficio, solo per le acquisizioni documentali assolutamente indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell'imputato o i presupposti stessi del reato o della punibilità. Non potrà perciò farsi ricorso all'integrazione in appello per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, in presenza delle quali il giudice dovrà far ricorso, secondo i principi generali, al proscioglimento ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p., né per acquisire prove a carico dell'imputato, essendo possibile l'integrazione solo in bonam partem, dal momento che l'acquisizione di elementi a carico dell'imputato potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito alternativo, scelta non più modificabile.