(massima n. 1)
Il richiamo contenuto nell'art. 443, comma 4, c.p.p. alle forme previste dall'art. 599 c.p.p. implica l'osservanza di queste in ogni caso di appello avverso sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, anche se oggetto del gravame sia la responsabilitą di chi ha proposto l'impugnazione. Tale disciplina, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, essendo giustificata dalla scelta operata dall'imputato, il quale, con la richiesta di definizione del procedimento allo stato degli atti, in cambio di un trattamento sanzionatorio pił favorevole nell'ipotesi di condanna, accetta di esercitare il proprio diritto di difesa in forme pił limitate. (Nella fattispecie l'imputato aveva dedotto che l'art. 443, comma 4, c.p.p., rinviava alle forme previste dall'art. 599 c.p.p. con riferimento esclusivo alle ipotesi di cui al comma 1 del richiamato articolo, esigendosi, al di fuori di queste, la pubblicitą del dibattimento)