(massima n. 2)
Qualora la corte di appello, investita di gravame avverso sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari all'esito di giudizio abbreviato, avente ad oggetto anche reati di competenza della corte di assise, connessi con altri di competenza del tribunale, abbia dichiarato la propria incompetenza, in favore della corte di assise di appello, ai sensi dell'art. 596, comma 3, c.p.p., soltanto con riguardo ai primi di detti reati, trattenendo il giudizio per gli altri, tale statuizione non può essere più rimessa in discussione, ove l'incompetenza derivante anche per i reati di competenza del tribunale dall'esistenza della connessione non sia stata eccepita, in applicazione del principio dettato dall'art. 491, comma 1, c.p.p. (operante anche nel giudizio di appello, in forza del richiamo di cui all'art. 598 stesso codice), subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti in appello.