(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui, avverso la sentenza di condanna a una pena condizionalmente sospesa pronunziata in esito a giudizio abbreviato, venga proposto ricorso per cassazione, va disposta la conversione del ricorso con la trasmissione degli atti al giudice di appello, dopo la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 443 comma 2, c.p.p., nella parte in cui esclude l'appello dell'imputato, anche relativamente ad altri reati giudicati con la stessa sentenza, per i quali tale condizione non sussista, giacché viene così a proporsi la situazione di mezzi di impugnazione diversi, disciplinata dall'art. 580 stesso codice.