(massima n. 1)
L'impugnazione consentita alla parte civile avverso sentenza di proscioglimento dell'imputato emessa all'esito del rito abbreviato (art. 442 c.p.p.), cui la medesima parte civile abbia prestato accettazione, non è il ricorso per cassazione, bensì l'appello, nei casi in cui con tale mezzo può proporre impugnazione il P.M. (art. 576, comma 1, c.p.p.). Ne consegue l'obbligo per la Corte di cassazione di provvedere, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., alla conversione del gravame erroneamente proposto.