(massima n. 1)
In tema di appello avverso le sentenze pronunciate a seguito di rito abbreviato, l'espressione usata dal legislatore nell'art. 443 c.p.p., secondo la quale «l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna. . . alla sola pena pecuniaria» deve essere intesa nel senso che il gravame non può esperirsi avverso le sentenze che condannano l'imputato «soltanto alla pena pecuniaria», con la conseguenza che può proporsi l'impugnazione se con la sentenza, oltre alla condanna a una pena pecuniaria, sia stata pronunciata condanna anche a una sanzione accessoria. (Nella specie si trattava della interdizione temporanea dai pubblici uffici).