(massima n. 1)
Le limitazioni all'appellabilitą delle sentenze da parte del pubblico ministero fissate dall'art. 443 c.p.p. in relazione al giudizio abbreviato sono di stretta interpretazione in quanto fanno eccezione alla regola generale della appellabilitą di tutte le sentenze sia di condanna che di proscioglimento fissata dall'art. 593, primo comma, stesso codice; pertanto il comma terzo del predetto articolo 443, che prevede l'appellabilitą delle sentenze che abbiano modificato il titolo di reato, in quanto ribadisce il principio generale della ammissibilitą dell'appello, deve ritenersi esteso anche ai casi in cui, a seguito della modifica, sia stata applicata una sanzione sostitutiva.