(massima n. 1)
Poiché la norma di cui all'art. 443 c.p.p., che detta limiti all'appello nel giudizio abbreviato, si applica solo allorquando si proceda con tale rito alternativo, nell'ipotesi di rito ordinario, i casi di appello sono quelli previsti dall'art. 593 c.p.p. che dichiara inappellabili soltanto le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali č stata applicata la sola pena dell'ammenda o la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere concernenti contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, e non gią quelle con le quali sono state applicate sanzioni sostitutive.