(massima n. 1)
A norma dell'art. 884 c.c. — che va applicato per intero non per parti separate, in quanto l'ultimo comma stabilisce le condizioni di illiceità, richieste, fra l'altro, per le aperture di incavi nel muro comune previste nel primo comma — il comproprietario, senza l'adempimento di alcuna preventiva formalità, può legittimamente praticare nel muro comune gli incavi che non riescano di danno o di pericolo per essi.