(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, una volta richiesto ed ammesso il rito alternativo, non può essere accolta l'eccezione di illegittimità della contestazione suppletiva mossa dal P.M. in sede di udienza preliminare, quando il giudice non aveva ancora provveduto sulla richiesta di accesso al giudizio speciale, dovendosi ritenere applicabile in tale ipotesi la disciplina prevista dall'art. 423 cod. proc. pen., fatta salva la facoltà dell'imputato di revocare la richiesta di rito abbreviato, in applicazione analogica dell'art. 441-bis, comma primo, cod. proc. pen.