(massima n. 1)
È illegittimo, ma non abnorme, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento (ex art. 4 ter D.L. n. 82 del 2000 conv. con modificazioni nella legge 5 giugno 2000, n. 144) rigetti la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato, poiché tale provvedimento non si colloca al di fuori del sistema organico della legge processuale né determina l'impossibilità di neutralizzarne l'efficacia, posto che detta illegittimità può essere dedotta in sede di impugnazione della decisione di merito (art. 586 c.p.p.) senza dare luogo ad alcuna stasi processuale, e ciò diversamente da quanto si sarebbe verificato ove una decisione di analogo contenuto fosse stata invece adottata dal giudice dell'udienza preliminare.