(massima n. 1)
Una volta instaurato il giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, e al di fuori del caso di integrazione probatoria disposta di ufficio, non è consentita al P.M. la modificazione dell'imputazione, in quanto il giudizio medesimo deve svolgersi secondo la sua struttura tipica, e cioè allo stato degli atti e con la conseguente immutabilità dell'originaria imputazione, sì che è nulla in parte qua la sentenza che si formi sui fatti o sulle circostanze ulteriori che siano stati eventualmente contestati.