(massima n. 2)
L'attività di optometrista, non specificamente regolata dalla legge (a differenza di quella dell'ottico) e consistente essenzialmente nella misurazione della vista, anche attraverso strumenti più o meno sofisticati, e nella scelta, caso per caso, delle lenti necessarie per la correzione del singolo difetto riscontrato, può costituire esercizio abusivo della professione medica, penalmente sanzionabile ai sensi dell'art. 348 c.p., solo quando l'optometrista compia valutazioni di carattere diagnostico, rilasci ricette, compia sull'occhio interventi di qualsiasi tipo, intervenga in caso di vere e proprie malattie oculari (e non di semplici disfunzioni della vista), e comunque in situazione e con modalità tali che possano compromettere lo stato di salute del cliente. Deve quindi ritenersi che l'optometrista possa, oltre ad effettuare la misurazione della vista, anche apprestare, confezionare e vendere, senza preventiva ricetta medica, occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e presbiopia (come consentito anche all'ottico, in virtù dell'art. 12 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334), ma anche per i casi di astigmatismo, ipermetropia ed afachia.