(massima n. 1)
È abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare, che accolga solo in parte la richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato subordinata ad integrazione probatoria, in quanto al giudice non è riconosciuta altra soluzione tra quella dell'accoglimento o quella del rigetto dell'istanza e ogni eventuale diversa decisione incide irrimediabilmente e arbitrariamente sulle strategie difensive dell'imputato. (Nella specie, in cui il GUP aveva ammesso la perizia fonica comparativa, richiesta per otto conversazioni telefoniche, solo limitatamente a tre di esse, la Corte ha anche precisato che l'imputato non avrebbe potuto far valere con l'appello avverso un'eventuale sentenza di condanna il vizio da cui era affetta l'ordinanza, non rientrando quest'ultima nell'ambito della previsione dell'art. 586 c.p.p., che prende in considerazione solo le ordinanze dibattimentali e predibattimentali).