(massima n. 1)
La scelta da parte dell'imputato del rito abbreviato comporta l'utilizzabilitą di tutto il materiale probatorio acquisito in fase di indagini preliminari e raccolto nel fascicolo del P.M., ivi comprese le eventuali dichiarazioni accusatorie rese da coimputati, anche se costoro abbiano successivamente ritenuto di avvalersi della facoltą di non rispondere durante l'incidente probatorio. Tale disciplina non si pone in contrasto con i principi del nuovo art. 111 della Costituzione, atteso che il comma 5 di tale norma prevede espressamente che alla regola della formazione della prova nel contraddittorio possa farsi eccezione con il «consenso dell'imputato».