(massima n. 1)
Nel processo celebrato con il rito abbreviato, l'imputato rinunzia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle gią acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438, comma 5, c.p.p.. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5, c.p.p.), di disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3, c.p.p.) sono poteri officiosi, che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltą processuale di quest'ultimo e vanno esercitati dal giudice solo quando emerga un'assoluta esigenza probatoria.