(massima n. 1)
In caso di richiesta di giudizio abbreviato dell'imputato subordinata ad integrazione probatoria, al giudice č demandato il controllo sulla fondatezza della domanda al fine di verificare se l'integrazione probatoria sia necessaria e compatibile con le finalitā di economia processuale del rito. All'esito di tale controllo, non č riconosciuta altra soluzione tra quella dell'accoglimento o quella del rigetto dell'istanza, non avendo il giudice il potere di modificare i termini della condizione apposta dall'imputato. Ne consegue che dā luogo a nullitā di cui agli artt. 178, lett. c), e 180 c.p.p. la decisione del giudice di ammettere soltanto il supplemento istruttorio reputato sufficiente (nell'affermare tale principio la Corte ha tuttavia ritenuto nel caso di specie sanata la nullitā, avendo l'imputato, nonostante la riduzione della lista dei testi, insistito ad avvalersi del rito abbreviato).