(massima n. 1)
La disciplina transitoria di cui all'art. 4 ter, primo comma, del D.L. 7 aprile 2000 n. 82, convertito con mod. nella legge 5 giugno 2000, n. 144, č stata dettata per consentire, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, l'accesso al rito abbreviato agli imputati che, in base alle originarie disposizioni codicistiche (che richiedevano il consenso del P.M. e la deducibilitą «allo stato degli atti»), non avrebbero potuto richiederlo. Ne consegue che tale norma non č applicabile ai processi nei quali all'entrata in vigore della L. n. 479/99 cit. non era scaduto ancora il termine per la proposizione della richiesta, non potendosi interpretare la stessa come generalizzata riammissione nei termini applicabile a tutti i processi ancora pendenti per i quali non sia gią stata intrapresa l'attivitą istruttoria.