(massima n. 1)
Il potere-dovere del giudice di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, qualora accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, è espressione di un principio generale dell'ordinamento e, pertanto, può essere esercitato anche nel corso del rito abbreviato, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione.