(massima n. 1)
Nei giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, non č intempestiva l'istanza di accesso al rito abbreviato, formulata a norma dell'art. 223 di tale decreto, fino al momento in cui le prove, ammesse, non sono state ancora assunte nel caso di rinnovazione del dibattimento determinata dal mutamento di uno dei giudici componenti l'organo collegiale.