(massima n. 1)
In tema di revoca della sentenza ai sensi dell'art. 434 c.p.p., la novità della prova può riguardare modalità della condotta dell'agente diverse da quelle originariamente contestate e che avevano indotto il giudice al proscioglimento dell'imputato. L'unica condizione posta dalla surricordata norma è che la nuova fonte di prova, da sola o unitamente a quelle già acquisite, possa determinare il rinvio a giudizio. (Fattispecie relativa alla revoca di una sentenza istruttoria di proscioglimento).