(massima n. 1)
È legittimo lo svolgimento, da parte del P.M., di attività investigativa di indagine, consistente nell'autonoma assunzione a verbale di soggetti specificamente indicati da un imputato nel corso dell'istruttoria dibattimentale e nella successiva utilizzazione delle relative dichiarazioni, una volta assunta la prova testimoniale nel prosieguo del dibattimento, per le contestazioni di cui all'art. 500 c.p.p. Ed invero detta iniziativa, pur non rientrando nell'ortodossia dello schema proprio del procedimento accusatorio per il quale la prova si forma solo in dibattimento, non comporta alcuna specifica violazione di legge idonea a provocare nullità dei verbali dell'attività integrativa di indagine svolta dal P.M., non si riferisce a quegli atti per i quali l'ultima parte dell'art. 430, comma primo, c.p.p., interdice l'attività investigativa, né, infine, determina inutilizzabilità delle relative risultanze, posto che le dichiarazioni in questione, poi utilizzate per le contestazioni, vengono inserite nel fascicolo del pubblico ministero, sono poste a disposizione delle parti e sono, quindi, da queste conosciute preventivamente, con conseguente salvezza sia del diritto di difesa, sia del principio della parità delle parti.