(massima n. 1)
Il decreto di rinvio a giudizio è provvedimento inoppugnabile né sussiste la possibilità di una sua censurabilità come atto abnorme neppure se emesso in presenza di eventuale precedente giudicato. Atto abnorme è invero non solo quello rispondente ad alcuno schema processuale, ma altresì quello che non può essere rimosso dalla realtà giuridica senza la denuncia della sua abnormità; l'ipotesi del bis in idem invece, pur nella sua patologia processuale, non può dunque considerarsi tale in quanto più volte considerata dal legislatore che ne ha previsto i rimedi nelle varie fasi processuali e, se del caso, addirittura in sede di esecuzione dettando una serie di norme che disciplinano la riproponibilità di un secondo giudizio, i casi di proscioglimento o di non luogo a procedere e quelli di revoca delle sentenze.