(massima n. 1)
Avverso il decreto che dispone il giudizio non è previsto alcun mezzo di impugnazione, di guisa che, per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, esso non è suscettibile di autonomo gravame ed ogni censura deve esser fatta valere nella successiva fase dibattimentale. Per contro, intanto il decreto che dispone il giudizio può dirsi immediamente impugnabile, in quanto esso presenti le caratteristiche dell'atto abnorme, per la cui sussistenza, tuttavia, non è sufficiente che il provvedimento sia inficiato da una qualsivoglia violazione di legge, ma è necessario che lo stesso, per la stranezza, la singolarità, la atipicità del contenuto si ponga fuori del sistema processuale, sicché, non essendo esso contemplato dall'ordinamento, l'unico rimedio esperibile per la sua rimozione è il ricorso in cassazione.