(massima n. 1)
Tra i casi di nullità del decreto che dispone il giudizio, elencati in modo tassativo nell'art. 429, comma 2, c.p.p. vigente, non rientrano i vizi attinenti alla notificazione. Ne consegue che il giudice del dibattimento — collegiale o monocratico che sia, dovendo l'art. 143 att. c.p.p. trovare applicazione anche per il procedimento pretorile in virtù del principio generale di non regressione del procedimento — essendo rimasto valido il decreto di citazione a giudizio, pur dopo la declaratoria di nullità della notificazione, deve semplicemente limitarsi a rinnovare tale notificazione senza restituire gli atti al Gip il quale, invero, con l'emissione del decreto di citazione, non è più competente; ne consegue altresì l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al Gip. (Nella fattispecie il pretore, dopo aver dichiarato la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, aveva ordinato la restituzione degli atti al Gip il quale aveva quindi sollevato conflitto di competenza. La Suprema Corte ha risolto il conflitto dichiarando la competenza del pretore a disporre la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio ed ha enunciato il principio di cui in massima, evidenziando che diversa soluzione deve adottarsi allorquando il decreto di citazione abbia funzione propulsiva non solo verso il giudizio dibattimentale ma anche verso i cosiddetti riti alternativi, in quanto in questi casi vi è la competenza funzionale del Gip).