(massima n. 1)
L'omissione nel decreto di citazione a giudizio dell'avvertimento per l'imputato che ha facoltā d'intervenire e di essere eventualmente sentito, non č causa di nullitā del decreto stesso. Ed invero, tra i requisiti del decreto di citazione a giudizio la legge non annovera il predetto avvertimento; sicché, in forza del principio di tassativitā delle cause di nullitā enunciato dall'art. 177 c.p.p., non č consentito ipotizzarne altre al di lā di quelle normativamente previste che, per quel che concerne il suindicato atto, si trovano specificamente menzionate nel secondo comma dell'art. 429 c.p.p. (Nella fattispecie si trattava di giudizio di appello avverso sentenza pronunciata con il rito abbreviato, da svolgersi pertanto con la procedura camerale disciplinata dagli artt. 127 e 599 c.p.p. La Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha altresė osservato che la procedura camerale non richiede, come necessaria, la presenza fisica del P.M., del difensore e dell'imputato alla cui libera valutazione č rimessa quindi, senza alcuna necessitā di invito o di avviso, la decisione di comparire o meno in udienza).