(massima n. 1)
Non può dar luogo a nullità del decreto che dispone il giudizio l'inosservanza della disposizione di cui alla lettera d) dell'art. 429 c.p.p. — secondo cui il decreto stesso deve contenere l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono — non essendo, tale violazione, compresa fra quelle espressamente colpite da detta sanzione ai sensi dell'art. 429 c.p.p. secondo comma, né essendo, essa, riconducibile alle disposizioni in materia di nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lettera c) c.p.p., giacché le fonti di prova ed i fatti cui esse si riferiscono sono agevolmente rilevabili dal fascicolo del P.M., già messo a disposizione delle altre parti dopo la richiesta di rinvio a giudizio.