(massima n. 1)
È abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale, ritenuta la nullità del decreto dispositivo del giudizio per generica associazione del fatto, non si limiti a rilevare l'indeterminatezza del capo di imputazione, ma richieda al Gup di precisare adeguatamente l'accusa in sede di udienza preliminare, sulla base di indicazioni dettagliate e analitiche, da un lato ponendo in essere un'anomala censura dell'accusa e, dall'altro, lasciando trasparire una sorta di anticipazione della struttura del giudizio di merito e delle sue conclusioni, potenzialmente pregiudizievole dell'accusato. (Nella specie, relativa a denuncia di conflitto, ritenuto peraltro insussistente dalla S.C., si è censurato il provvedimento del tribunale che, chiamato a giudicare di falsi in bilancio, aveva disposto che il Gup precisasse i bilanci civilistici in contestazione, gli anni di riferimento, i fatti direttamente incidenti sulle condizioni economiche della società, le disponibilità sospette e la loro quantità, così dando al capo di imputazione una conformazione palesemente incidente sull'agere del P.M. e sui poteri di controllo del Gup, ledendo il potere esclusivo e autonomo dell'organo di accusa di modificare il fatto contestato e di procedere a nuova contestazione ed esorbitando dall'ambito delle sue attribuzioni, consistenti solo nel potere-dovere di valutare, alla conclusione del dibattimento, la consistenza dell'accusa e, in caso di negativa conclusione, assolvere l'imputato.