(massima n. 1)
Non integra nullitā del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della sezione innanzi alla quale le parti devono comparire, tale indicazione, invero, č prevista dall'art. 132 att. c.p.p., la cui violazione non rientra tra quelle colpite da sanzione di nullitā, ai sensi del comma 2 dell'art. 429 stesso codice.