(massima n. 2)
In tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, la mancanza della data e del luogo del commesso reato può costituire vizio di «insufficiente motivazione», soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l'episodio criminoso contestato, mentre è evidente che l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche e non comporta, quindi, un obbligo di contestazione da parte del P.M. quando dagli altri elementi enunciati e dai richiami contenuti nel decreto eventualmente anche ad altri provvedimenti, risulti chiaramente in tutti i suoi termini il «fatto» per il quale il giudizio è stato disposto. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha escluso la nullità del decreto di citazione a giudizio - in cui non risultavano espressamente indicati la data ed il luogo del commesso reato - osservando che nel decreto stesso si faceva espresso richiamo al precedente decreto penale di condanna e che il fatto veniva contestato all'imputato quale esercente di un pubblico esercizio di cui risultava precisata la relativa denominazione: cosicché, tenuto conto del complesso delle informazioni portate a conoscenza dell'imputato, doveva escludersi la insufficienza della contestazione, non potendo sorgere dubbio almeno sull'episodio oggetto della imputazione).