(massima n. 1)
Nel caso di impugnazione proposta avverso sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare, il giudice di secondo grado che rilevi che il primo giudice si è pronunciato su un fatto corrispondente a quello contestato nel capo di imputazione, ma diverso da quello in un secondo momento allegato dal pubblico ministero ed in concreto emerso, non può adeguare la propria decisione alle nuove risultanze allegate, pena la violazione del principio della correlazione tra contestazione e sentenza, ma deve applicare in via analogica l'art. 604 c.p.p. e dunque annullare la sentenza impugnata e disporre la trasmissione a Gup diverso da quello che ha pronunciato la decisione gravata, così da ricreare le condizioni che a norma dell'art. 423 c.p.p. consentono la nuova contestazione.