(massima n. 2)
L'attuazione del Servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti territoriali locali, con la conseguenza che l'esercizio di esso da parte di soggetti privati puņ avvenire solo in regime di concessione, in forza della quale i soggetti convenzionati a norma degli artt. 43 e 44, L. n. 833 del 1978 perseguono la finalitą (pubblica) di «ausiliare» la P.A., fornendo agli assistiti le prestazioni gratuite (e semigratuite) che non possono essere erogate, entro un certo lasso di tempo, dalle strutture pubbliche. I diritti dei concessionari, nascenti dalle convenzioni con il SSN appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 7, commi 2 e 3, L. n. 1034 del 1971. Pertanto, le controversie aventi per oggetto principale la determinazione del contenuto della convenzione (nella specie, quella nella quale una Usl contesti che prestazioni diagnostiche, effettuate con particolari modalitą rientrino nella branca specialistica oggetto di convenzione con un laboratorio di analisi, il quale ne ha chiesto, con procedura monitoria, il corrispettivo) rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto quella concernente l'individuazione del contenuto della convenzione rappresenta «causa pregiudiziale» rispetto a quella riguardante il pagamento dei corrispettivi, la quale ultima viene attratta nella cognizione del giudice della prima.