(massima n. 1)
Alla stregua dell'art. 428, comma 3, c.p.p. la persona offesa dal reato può impugnare la sentenza di non luogo a procedere emessa nell'udienza preliminare solo nei casi di nullità relativi alla notifica dell'avviso dell'udienza stessa. Contro la detta sentenza non può proporre impugnazione neppure la persona offesa costituita parte civile nei procedimenti per i reati di ingiuria e diffamazione, ai sensi dell'art. 577 c.p.p., poiché tale norma concerne unicamente le sentenze di condanna e di proscioglimento pronunciate in giudizio. L'art. 591, comma 4, c.p.p., poi, stabilisce che quando l'inammissibilità non è stata rilevata dal giudice dell'impugnazione «può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento». Conseguentemente, spetta al giudice del giudizio il potere di rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, dopo il provvedimento di rinvio a giudizio della corte d'appello che abbia erroneamente accolto l'impugnazione proposta dalla persona offesa costituita parte civile contro una siffatta sentenza. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).