(massima n. 2)
In caso di condanna del querelante alle spese a seguito della assoluzione del querelato, con errata adozione, da parte del giudice di merito, della formula assolutoria «perché il fatto non sussiste», anziché quella corretta «perché il fatto non costituisce reato», la Corte di cassazione, cui il querelante abbia fatto ricorso, può porre rimedio all'errore mediante annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del querelante alle spese del procedimento. In tal caso, la modificazione della formula (in quella di assoluzione perché il fatto non costituisce reato) non ha influenza sulla posizione dell'imputato, per il quale resta ferma l'intangibilità del giudicato penale quanto alla diversa formula indicata nella sentenza (di assoluzione perché il fatto non sussiste). Infatti, al querelante vanno riconosciuti l'interesse e la legittimazione all'impugnazione entro gli stretti limiti concernenti la condanna alle spese anticipate dallo Stato, nel quadro di un rapporto in cui l'imputato resta estraneo, essendo, nella specie, l'impugnazione diretta esclusivamente a evitare il giudicato nei riguardi del querelante.