(massima n. 1)
Non č abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché quest'ultimo provveda a inserire nel fascicolo l'originale di titoli sulla cui falsitą si discuteva, allegati agli atti in copia. Si tratta infatti di una statuizione interlocutoria in ordine alla prova che non determina alcuna regressione del procedimento, essendo gli atti stati restituiti al pubblico ministero per non riaprire la fase delle indagini ma al solo fine di consentire l'adempimento dell'incombente richiesto.