(massima n. 1)
Non č abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché quest'ultimo provveda a «precisare le contestazioni». Si tratta infatti di una statuizione interlocutoria che non esorbita dai poteri direttivi esercitabili dal giudice nell'udienza preliminare al fine di correlare l'imputazione a quanto emerso in detta udienza; statuizione che non determina alcuna regressione del procedimento, essendo gli atti stati restituiti al pubblico ministero non per riaprire la fase delle indagini ma al solo fine di consentire l'adempimento dell'incombente richiesto.