(massima n. 1)
Č manifestamente infondata la questione di costituzionalitā dell'art. 423 c.p.p. in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo che la possibilitā del P.M. di modificare l'imputazione, nell'udienza preliminare, non soltanto in base a quanto č emerso nel corso dell'udienza, ma anche a base degli atti delle indagini preliminari, violerebbe il diritto di difesa in quanto non č prevista la concessione di un termine a difesa. Proprio per l'ipotesi di modificata contestazione in base ad elementi giā acquisiti nel corso delle indagini, la difesa, in realtā non risulta subire alcun pregiudizio, giā essendole noti i suddetti elementi, per l'avvenuto precedente deposito.