(massima n. 3)
Integra immutazione dell'imputazione, in violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, di cui all'art. 521 c.p.p., l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, tratto a giudizio con l'accusa di corruzione passiva, in ordine al reato di concussione. Infatti i reati di concussione differiscono tra loro in primo luogo per l'elemento della condotta, in quanto nel caso della concussione, l'agente deve avere creato o insinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto ad eliderne o viziarne la volontà, mentre nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano paritario nella conclusione del patto criminoso, per cui l'evento della datio o della promessa, pur esistendo in entrambi i reati, ha fonti diverse. In secondo luogo, diversa è la struttura soggettiva dei due reati, essendo la corruzione, a differenza della concussione, un reato necessariamente plurisoggettivo, sicché diversa è anche la posizione del solvens.