(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, la circostanza che l'imputazione sia formulata in modo tale da non comportare, di per sè, l'applicabilità dell'ergastolo non implica necessariamente che, pur nell'assenza della necessità di integrazione probatoria da effettuarsi in fase dibattimentale, il giudice dell'udienza preliminare sia tenuto ad accogliere la richiesta di giudizio abbreviato sol perché il pubblico ministero abbia manifestato il proprio consenso al riguardo. Ed invero il giudice ben può ritenere che l'imputazione non sia formulata correttamente, nel senso che essa dovrebbe qualificarsi come fatto astrattamente punibile con l'ergastolo, e quindi anche in mancanza di modifica di essa da parte del P.M., ai sensi dell'art. 423 c.p.p. legittimamente prospettarsi la probabilità che alla detta modifica si addivenga nella fase dibattimentale, la quale viene, per ciò stesso, ad essere riguardata come necessaria ai fini di un tale adempimento, con conseguente esclusione della definibilità allo stato degli atti. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, qualora gli sviluppi e gli esiti della fase dibattimentale confermino la correttezza della formulazione originaria dell'imputazione, il giudice del dibattimento deve trarne le necessarie conseguenze in punto di applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.).