(massima n. 1)
È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell'indagato avverso il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che invita il pubblico ministero a modificare l'imputazione alla luce di osservazioni formulate e rinvia ad una successiva udienza, fissandone la data. Perché sussista l'interesse al ricorso per cassazione, a norma dell'art. 568, quarto comma, c.p.p., è indispensabile che l'impugnazione sia idonea a rimuovere un pregiudizio, considerato come conseguenza concreta derivante dagli effetti primari e diretti della pronuncia impugnata. Da un siffatto provvedimento del Gup non deriva all'indagato alcun diretto e concreto effetto, posto che tale provvedimento interlocutorio — indipendentemente dalla sua ortodossia giuridica — non produce alcuna immediata efficacia sulla situazione dell'indagato. L'invito del giudice è rivolto al pubblico ministero e saranno le autonome determinazioni del titolare dell'azione penale a produrre eventualmente effetti giuridici processuali. Se il P.M., nel corso del proseguimento della udienza preliminare e nei limiti previsti dall'art. 423 c.p.p., provvederà alla modificazione dell'imputazione, avrà esercitato una sua facoltà. Se, invece, non riterrà di procedere a modificazione alcuna, si porrà al giudice l'alternativa delineata dall'art. 424 c.p.p. (Nella specie il ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 323, cpv., c.p., aveva impugnato, deducendone l'abnormità, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare — precisato che il periodo di commissione del contestato reato risultava anteriore all'entrata in vigore della L. n. 86/1990; rilevato che l'ipotizzato abuso d'ufficio, apparentemente estinto per amnistia, poteva configurare l'abrogato reato di interesse privato in atti di ufficio; richiamato l'art. 423 c.p.p. — aveva invitato il P.M. a «modificare l'imputazione alla luce delle osservazioni suindicate» e rinviato l'udienza. La Corte di cassazione ha ritenuto che l'accertamento dell'interesse del ricorrente fosse preliminare all'esame della sussistenza della denunciata abnormità ed ha fissato il principio di cui in massima).