(massima n. 1)
L'art. 423, comma primo, c.p.p. nel prevedere la modificabilitā dell'imputazione mediante contestazione suppletiva non prevede che l'elemento posto a base della modifica sia venuto a conoscenza del P.M. solo nel corso dell'udienza preliminare, dovendosi comprendere anche l'eventualitā che l'elemento in questione sia stato giā acquisito nel corso delle indagini preliminari, ma non sia stato ancora valutato nelle sue implicazioni sulla formulazione dell'imputazione. Infatti l'art. 2 della legge delega n. 81/1987 prevede genericamente il potere del P.M. di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni, non assoggettando tale potere a particolari limitazioni o condizioni.