(massima n. 1)
È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, ravvisando un ulteriore reato nel corso della udienza preliminare, ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero per la contestazione suppletiva, anziché pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio per il fatto contestato. L'art. 423 c.p.p., infatti, attribuisce esclusivamente al pubblico ministero la facoltà di modificare l'imputazione in sede di udienza preliminare, e il secondo comma di tale articolo espressamente stabilisce che, ove risulti a carico dell'imputato in fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, il giudice deve limitarsi ad autorizzarne la contestazione, sempre che vi siano la richiesta del pubblico ministero ed il consenso dell'imputato.