(massima n. 1)
Qualora, essendo stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato dalla corte d'appello, in accoglimento di impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, il giudice del dibattimento rilevi la nullitą del capo d'imputazione per assoluta genericitą del medesimo, legittimamente lo stesso giudice dispone la restituzione degli atti alla corte d'appello, la quale dovrą nuovamente pronunciarsi sul proposto gravame, fatta salva la facoltą, da parte del pubblico ministero, in quella sede, di procedere, nei limiti e con le garanzie di legge, all'integrazione dell'imputazione.