(massima n. 1)
In tema di riesame, allorché sia stato disposto il rinvio a giudizio per il reato in ordine al quale è stata applicata una misura cautelare, non è preclusa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte del tribunale investito della richiesta di riesame, giacché, da una parte, il decreto di rinvio a giudizio — pur dopo le modifiche apportate alla disciplina dell'udienza preliminare dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, con particolare riferimento alle disposizioni degli artt. 421 bis, 422 e 425, comma 3, c.p.p. — non è il risultato di una valutazione positiva dei gravi indizi di colpevolezza tale da precludere sul punto l'esame del giudice de libertate e dall'altra, l'inoppugnabilità del decreto che dispone il giudizio renderebbe di fatto irrimediabile, per tutto il corso del giudizio di primo grado, l'errore eventualmente commesso dal giudice nel ritenere sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza, con grave disparità di trattamento rispetto al caso dell'imputato il quale sia stato tratto a giudizio con citazione diretta da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 550 c.p.p.