(massima n. 1)
È illegittima, ancorché non abnorme, l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare, avvalendosi del disposto di cui all'art. 421 bis, comma 1, c.p.p., rinvii l'udienza onde dar modo al pubblico ministero di provvedere, ai sensi dell'art. 26 della legge 1 marzo 2001, n. 63, alla rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p., atteso che l'incompletezza delle indagini, cui si riferisce il citato art. 421 bis, può consistere solo in alcune istruttorie inerenti al merito del procedimento e non in irregolarità formali che diano luogo a nullità o inutilizzabilità degli atti assunti.