(massima n. 1)
È illegittima la decisione del giudice di appello che dichiari inutilizzabili i documenti (nella specie consulenza, bilanci, relazioni ecc) — prodotti dalla difesa dell'imputato, in sede di udienza preliminare, prima della richiesta del giudizio abbreviato — in quanto la richiesta di giudizio abbreviato può essere, ex art. 438, comma secondo, c.p.p., presentata fino a quando non siano state formulate le conclusioni e, quindi, anche dopo l'eventuale integrazione istruttoria disposta dal giudice dell'udienza preliminare, ex art. 421 bis o 422 c.p.p. e a maggior ragione successivamente alle produzioni documentali che il giudice dell'udienza preliminare, ex art. 421 comma terzo, c.p.p., ammette dopo la costituzione delle parti. Ne deriva che, in tal caso, l'erronea dichiarazione dell'invalidità della prova integra un error in procedendo censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p.